Nella nottata tra sabato 7 marzo e domenica 8 marzo 2020, il governo di Giuseppe Conte ha varato un nuovo decreto con misure di contenimento per evitare e limitare il contagio da COVID-19. Le misure si riferiscono alla regione Lombardia e a 14 province. Tra queste province anche quella di Pesaro-Urbino. Cambiano dunque alcune regole a livello nazionale e che quindi riguardano tutte le Marche, con misure più restringenti per chi vive e lavora nella provincia di Pesaro-Urbino.
Dopo la prima ordinanza regionale all’indomani di Martedì grasso e dopo la seconda ordinanza che ha chiuso le scuole in provincia di Pesaro Urbino fino all’8 marzo, poi prorogata con decreto nazionale fino al 15 marzo, le misure si fanno più stringenti proprio per la provincia marchigiana. Leggiamo insieme cosa contiene l’epidemia da Coronavirus.
Coronavirus, misure di contenimento di contagio per la provincia di Pesaro-Urbino
L’Articolo 1 del Decreto dell’8 marzo 2020 contiene le misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Per evitare il diffondersi del virus COVID-19, ecco le norme alle quali bisogna attenersi nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020:
- Evitare ogni spostamento di persone in entrata e uscita dai territori a cui si riferisce l’articolo così come all’interno degli stessi territori. Eccezione per spostamenti motivati da esigenze lavorative comprovate o situazioni di necessità (ad esempio per motivi di salute). Si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Chi ha i sintomi dell’infezione respiratoria e febbre sopra i 37,5° C deve rimanere a casa, limitando i contatti sociali. E deve chiamare il proprio medico curante.
- Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per chi è sottoposto alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Si possono svolgere eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali. Gli impianti sportivi devono essere usati a porte chiuse. All’aperto invece senza il pubblico. Associazioni e società sportive tramite personale medico devono effettuare controlli idonei per contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, dirigenti, tecnici e accompagnatori.
- I datori di lavoro pubblici e privati sono invitati a promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei perdio di di congedo ordinario e ferie, fermo restando quando previsto nell’articolo 2, comma 1, lettera r.
- Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
- Sospese manifestazioni organizzate ed eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (cinema, grandi eventi, pub, teatri, scuole di ballo, sale giochi, sale bingo, sale scommesse, discoteche o simili: ogni attività è sospesa).
- Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Si possono svolgere attività formative a distanza.
- I luoghi di culto sono aperti adottando misure tali da evitare assembramenti di persone, garantendo la distanza tra le persone di un metro. Sospese cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
- Chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
- Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. E sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario.
- Consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo del gestore di garantire la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
- E sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a patto che il gestore possa garantire di evitare assembramenti di persone che devono sempre rimanere ad almeno un metro di distanza. La sanzione è la sospensione dell’attività in caso di violazione.
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.
In tutti i casi in cui sia possibile sono adottate modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. - Nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti all’interno di centri commerciali e mercati. Nei giorni feriali il gestore deve garantire la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza di un metro. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, ma il gestore deve sempre garantire le norme di sicurezza.
- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri natatori, centri termali a eccezione per l’erogazione di prestazioni che rientrano nei LEA, centri culturali, sociali e ricreativi.
Coronavirus, misure di contenimento di contagio a livello nazionale
L’articolo 2 contiene misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale:
- Sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o il personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
- Sono sospese le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli di ogni natura (inclusi cinema e teatro) svolti in ogni luogo, pubblico o privato.
- Sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali simili.
- È sospesa l’apertura dei musei e altri istituti e luoghi della cultura.
- Ristoranti e bar possono svolgere le loro attività ma il gestore deve far rispettare la distanza di sicurezza di un metro.
- Raccomandato per gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente all’aperto e al chiuso di garantire la distanza di sicurezza di un metro tra i clienti.
- Sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo. Vale lo svolgimento così come l’allenamento per atleti agonisti, in impianti a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. Sport di base, attività motorie all’aperto o al chiuso sono concessi solo se si può mantenere il metro di distanza.
- Sospesi fino al 15 marzo 2020 servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese università e istituzioni di alta formazione.
- Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
- La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a 5 giorni deve avvenire tramite certificato medico.
- I dirigenti scolastici devono attivare modalità di didattica a distanza durante la durata della sospensione delle attività didattiche.
- Lo stesso vale nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
- E lo stesso vale per gli studenti che non possono partecipare alle attività didattiche e curriculari. Le assenza maturate dagli studenti non sono computate ai fini dell’eventuale ammissioni a esami finali o ai fini delle relative valutazione.
- Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.
- L’accesso di parenti e visitatori alle strutture di ospitalità e lungo degenza, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non è limitata ai casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
- La modalità di lavoro agile può essere applicata per la durata dello stato di emergenza a ogni rapporto di lavoro subordinato.
- Se è possibile si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie.
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’assunzione di misure organizzative per evitare assembramenti di persone. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per chi è sottoposto a quarantena o è risultato positivo al virus.